Fonte: MySolution
IN BREVE
MANOVRA 2026
La Legge di Bilancio 2026
Legge 30 dicembre 2025, n. 199
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30 dicembre 2025, n. 301 – S.O. n. 42) delinea la manovra finanziaria per il triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Tra le diverse novità si segnala:
- revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito 28.000 – 50.000 euro. Resta confermato l’accorpamento dei primi due scaglioni già introdotto precedentemente;
- iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base all’investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE;
- imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni (maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione del reddito d’impresa;
- famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi;
- riscossione: prevista una nuova “definizione agevolata” (rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione, facilitando la regolarizzazione delle pendenze.
IRPEF
Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI
Agenzia delle Entrate, Comunicato 23 dicembre 2025
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato l’annuale comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.
Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, è stata riformata dalla legge di Bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025).
In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
IVA
La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.
Ricordiamo che:
- è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
- è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.
IRPEF
Le nuove regole di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).
Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).
IVA
La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
ADEMPIMENTI
Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini.
Di seguito in sintesi le principali novità.
Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici
La novità più rilevante in ambito fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi. L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici – che riordinano sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è stata posticipata al 1 gennaio 2027.
Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.
Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dall’altro offre a imprese e professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.
Società e imprese
È stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con modalità “speciali” (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza.
Obbligo assicurativo “Rischi Catastrofali”
Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 marzo 2026 per:
- le piccole e microimprese turistico-ricettive;
- le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Come sempre, il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
L’anno volge al termine e, per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di tale regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal prossimo 1° gennaio 2026.
Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.
In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.
Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.
Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:
- se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
- se si è fatturato nei confronti della società stessa.
Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.
Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.
La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CPB soggetti ISA: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 dicembre 2025, n. 72/E
I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs n. 13/2024), possono adottare il regime di ravvedimento speciale versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per consentirne il versamento tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 72/E del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo:
- “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
- “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
- “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0 – Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.
Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
L’imposta sostitutiva dell’IRAP è sempre versata dalla società o associazione con il codice 4091.
IVA
Verifica “esportatori abituali” per il 2026
Come di consueto i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull’opportunità di acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.
Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti – cosiddetto plafond “mobile”), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).
L’esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2026, il plafond maturato nel 2025 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare l’operazione, una dichiarazione d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 96911/2020).
VERSAMENTI
Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%
Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 10 dicembre 2025
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:
- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su più annualità locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietà;
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Tassi d’interesse legale nel tempo:
- dal 01.01.1886 4%
- dal 21.04.1942 5%
- dal 16.12.1990 10%
- dal 01.01.1997 5%
- dal 01.01.1999 2,50%
- dal 01.01.2001 3,50%
- dal 01.01.2002 3%
- dal 01.01.2004 2,50%
- dal 01.01.2008 3%
- dal 01.01.2010 1%
- dal 01.01.2011 1,50%
- dal 01.01.2012 2,50%
- dal 01.01.2014 1%
- dal 01.01.2015 0,50%
- dal 01.01.2016 0,20%
- dal 01.01.2017 0,10%
- dal 01.01.2018 0,30%
- dal 01.01 2019 0,80%
- dal 01.01.2020 0,05%
- dal 01.01.2021 0,01%
- dal 01.01.2022 1,25%
- dal 01.01.2023 5,00%
- dal 01.01.2024 2,50%
- dal 01.01.2025 2,00%
IMPOSTE SUI REDDITI
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
IVA
Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime
