Prossime scadenze per la gestione del personale

Fonte: MySolution

IN BREVE

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sulla tracciabilità delle spese per trasferte, missioni e rappresentanza

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 22 dicembre 2025, n. 15 – ha fornito le istruzioni operative sulle novità in materia di documentazione probante e di tracciabilità delle spese di trasferta e missione previste dal D.Lgs. n. 192/2024, dalla legge n. 207/2024 e dal D.L. n. 84/2025.
Il provvedimento illustra in primis le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese. In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore.
Pertanto, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità.
Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle ACIanche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale.
La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.
La Circolare analizza poi le modifiche apportate dalla legge n. 207/2024 e dal D.L. n. 84/2025 in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), specificatamente, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

In GU il decreto legislativo di adozione del Codice degli incentivi

D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, n. 286 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”.
Il provvedimento in specie si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.
Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.
Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

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Le novità INPS sull’esonero contributivo parità di genere 2025

INPS, Messaggio 16 dicembre 2025, n. 3804

L’INPS – con Messaggio del 16 dicembre 2025, n. 3804 – ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all’1%, nel limite massimo di € 50.000 annui, che spetta in favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 5, legge n. 162/2021.
Com’è noto, la “Certificazione della parità di genere” viene rilasciata in conformità ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
La mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non consente al datore di lavoro di accedere al beneficio.

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INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: il conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali

INPS, Circolare 30 dicembre 2025, n. 156

L’INPS – con Circolare del 30 dicembre 2025, n. 156 – ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.
Come da prassi, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, può avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2026”.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: il nuovo portale per le Prestazioni di Lavoro Occasionale

INPS, Messaggio 24 dicembre 2025, n. 3932

L’INPS – con Messaggio del 24 dicembre 2025, n. 3932 – ha comunicato che sarà rilasciato dal mese di gennaio 2026, all’interno della piattaforma telematica INPS dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionali, il nuovo portale dedicato ai Prestatori e Intermediari di Libretto Famiglia.
Com’è noto, è possibile svolgere attività lavorativa mediante le prestazioni di lavoro occasionali tramite il Libretto Famiglia o il Contratto di Prestazione Occasionale nel rispetto dei seguenti limiti economici annuali pari a:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore ad € 10.000, elevati ad € 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
  • prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore ad € 2.500.

La principale novità riguarda l’introduzione di una nuova sezione dedicata al Prestatore, accessibile previa registrazione al Portale delle Prestazioni Occasionali. La registrazione è unica e valida sia per il Libretto Famiglia sia per il Contratto di Prestazione Occasionale ed è funzionale alla gestione del rapporto di lavoro, degli adempimenti contributivi e del pagamento dei compensi da parte dell’INPS.
In sede di registrazione, il prestatore è tenuto ad autocertificare l’appartenenza a una delle categorie previste dalla normativa (pensionati, studenti under 25, disoccupati, percettori di prestazioni di sostegno al reddito) e a indicare con attenzione la modalità di pagamento del compenso, scegliendo tra bonifico bancario, bonifico domiciliato o pagamento immediato.
Una volta completata la procedura, l’utente accede alla “Scrivania Prestatore”, un’interfaccia unica che consente di consultare le prestazioni comunicate dagli utilizzatori, verificarne lo stato di pagamento, accedere al prospetto annuale dei compensi e gestire le modalità di riscossione.

MANOVRA 2026

Legge di Bilancio 2026: le novità fiscali nel rapporto di lavoro

Legge 30 dicembre 2026, n. 199

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Di seguito, le novità più rilevanti da un punto di vista fiscale, nel rapporto di lavoro.

  • Rimodulazione delle aliquote IRPEF – dal periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
    a) fino ad € 28.000: 23%;
    b) oltre € 28.000 e fino ad € 50.000: 33%;
    c) oltre € 50.000: 43%.

Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali (art. 16-ter del TUIR), si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore ad € 200.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari ad € 440 in relazione ai seguenti oneri:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013) che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra € 30 ed € 30.000 annui;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

  • Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato – gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore ad € 33.000. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).
  • Imposta sostitutiva su premi di risultato – per gli anni 2026 e 2027, si stabilisce:
    a) la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva fissandola all’1% contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;
    b) l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto ad € 5.000 lordi fissato, prima delle modifiche, ad € 3.000.

Resta confermato che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, ad € 80.000.

  • Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo – per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, viene definita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari ad € 1.500.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, ad € 40.000.

  • Detassazione piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti – si applica anche per il 2026 l’art. 6, legge n. 76/2025, secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore ad € 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
  • Buoni pasto elettronici – passa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
  • Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere – in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è stato confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore ad € 40.000 nel periodo d’imposta 2025.

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MILLEPROROGHE

Prorogato fino al 31 dicembre 2026 il fondo di garanzia per le PMI

D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025, n. 302 è stato pubblicato il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Al riguardo, il decreto c.d. Milleproroghe ha esteso fino al 31 dicembre 2026 il Fondo di garanzia per le PMI confermando il regime straordinario attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per tutto il 2026 il Fondo continuerà a rilasciare garanzie fino a cinque milioni di euro per singola impresa, mantenere le percentuali di copertura già previste, la gratuità e le commissioni ridotte per le microimprese, le commissioni ridotte per le PMI e le small mid-cap.
La proroga consente agli intermediari di continuare a beneficiare della copertura del rischio di credito, favorendo l’erogazione di finanziamenti in favore delle PMI anche in presenza di condizioni di mercato meno favorevoli.
Dal punto di vista delle imprese, l’estensione temporale delle modalità operative garantisce la possibilità di accedere a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica per esigenze di liquidità, investimenti produttivi e riorganizzazione finanziaria. La continuità dello strumento contribuisce a migliorare il merito creditizio delle PMI, incidendo positivamente sulle condizioni di accesso al credito e sulla sostenibilità finanziaria delle operazioni.
Sotto il profilo operativo, la proroga consente inoltre di preservare la stabilità del quadro di riferimento per consulenti, professionisti e operatori del credito, riducendo l’incertezza normativa e favorendo una programmazione finanziaria di medio periodo. In tale prospettiva, il mantenimento delle modalità operative del fondo fino al 2026 rafforza il ruolo della garanzia pubblica quale strumento ordinario di supporto al credito, in coerenza con l’evoluzione delle politiche di sostegno alle imprese prevista nella fase post-emergenziale.

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Le novità più rilevanti del nuovo Codice degli incentivi

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, n. 286 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”.
Di seguiti gli aspetti più rilevanti.
Il Codice introduce il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi.
Viene infatti previsto che, nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi accedono alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell’incentivo e che possano ostacolare o limitare di fatto l’effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiranno apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi.
Secondo la definizione che ne fornisce il Codice, il lavoratore autonomo è la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1, legge n. 81/2017, incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 4/2013.
Il Codice introduce un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei.
Tra le disposizioni di particolare interesse, le norme su:

  • premialità – nell’ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti: il possesso del rating di legalità; il possesso della certificazione della parità di genere; l’assunzione di persone con disabilità aggiuntive rispetto agli obblighi di legge; la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. L’applicazione di uno o più dei predetti elementi premianti può essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo e del settore del mercato di riferimento;
  • cause di esclusione – tra i motivi che precludono in ogni caso l’accesso alle agevolazioni, ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando, assumono rilievo, tra gli altri: la condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione; la violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del DURC. Ulteriore causa di esclusione è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali, introdotto dall’articolo 1, comma 101, legge n. 213/2023; obbligo che non riguarda, come espressamente previsto, gli incentivi fiscali automatici e contributivi;
  • contrasto alla delocalizzazione – viene disposto che se un’impresa beneficiaria sposta l’attività incentivata in un’altra sede, può perdere il diritto alle agevolazioni ricevute. Le conseguenze variano a seconda della destinazione della delocalizzazione: se lo spostamento avviene all’interno dell’Unione Europea o dello SEE, l’impresa decade dagli incentivi nel caso in cui gli aiuti erano destinati a una specifica area del territorio nazionale (e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo) e se il trasferimento si realizza entro cinque anni dal completamento dell’investimento; diversamente, se la delocalizzazione avviene verso Paesi extra-UE/SEE, la decadenza dagli incentivi è automatica e si applica entro cinque anni per le PMI ed entro dieci anni per le grandi imprese. In quest’ultima fattispecie, oltre alla restituzione degli incentivi, è prevista anche una sanzione pecuniaria da due a quattro volte l’importo ricevuto. Come precisato espressamente, la decadenza dall’agevolazione, tuttavia, non si verifica nel caso di spostamento di un investimento da una zona agevolata ad un’altra zona agevolata ai sensi della medesima disposizione né interviene per tutte le imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa.

Infine, il Codice detta un regime speciale per gli incentivi fiscali e gli incentivi contributivi.
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, intesi come “agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell’ammontare dell’imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti”, vengono distinte due categorie:

  • incentivi fiscali per i quali è prevista un’attività istruttoria valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell’iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni. A questi incentivi si applica la disciplina generale del Codice, ad esclusione delle regole in materia di fruizione, attività di controllo e di recupero delle agevolazioni (per tali aspetti resta applicabile la normativa di settore);
  • incentivi erogati nella forma del credito d’imposta senza la detta attività istruttoria. Per la fruizione di questi incentivi è prevista una preventiva comunicazione che il richiedente è tenuto a effettuare nei confronti del soggetto competente. Tale comunicazione deve indicare l’ammontare complessivo delle agevolazioni di cui l’impresa intende fruire, nonché la presunta ripartizione negli anni del beneficio stesso. Inoltre, devono essere fornite le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

Disposizioni particolari sono dettate anche per gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive, intese come “sgravi riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall’ordinamento”.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via la presentazione delle domande di esonero contributivo parità di genere 2025

L’INPS – con il Messaggio del 16 dicembre 2025, n. 3804 – ha comunicato che nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo per l’anno in corso da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, quali: