8 Gennaio 2026, di Barbara Weisz – PMI.it
La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove misure a favore dell’agricoltura, intervenendo su tre fronti distinti: crediti d’imposta per gli investimenti, proroga delle franchigie IRPEF sui redditi dominicali e agrari e stabilizzazione della disciplina sul lavoro occasionale nel settore agricolo.
Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2026 e incidono sia sul piano fiscale sia su quello organizzativo, con l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la continuità delle attività stagionali.
Credito d’imposta per gli investimenti delle imprese agricole
La manovra 2026 introduce un nuovo credito d’imposta destinato agli investimenti in beni strumentali nuovi, macchinari e software funzionali alla transizione digitale ed energetica delle imprese.
La misura, prevista dal comma 454, si applica alle imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 1 milione di euro, effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 28 settembre 2028, e riguarda i beni inclusi negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026.
Proroga delle franchigie IRPEF su redditi dominicali e agrari
La Legge di Bilancio 2026 proroga anche per l’anno in corso il regime agevolato IRPEF applicabile ai redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
In base a quanto previsto dal comma 15, resta confermata la seguente articolazione:
- esenzione IRPEF fino a 10.000 euro di reddito;
- concorso al reddito imponibile nella misura del 50% per la quota compresa tra 10.000 e 15.000 euro;
- tassazione ordinaria oltre tale soglia.
La proroga non si applica alle società agricole di persone, alle società a responsabilità limitata e alle cooperative che hanno optato per la tassazione catastale dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.
Lavoro occasionale in agricoltura: stabilizzazione della misura
In materia di lavoro, la manovra rende strutturale la disciplina sulle prestazioni occasionali in agricoltura, già introdotta con il comma 343 della legge 197/2022.
La norma consente alle imprese agricole di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, con una durata massima di 45 giornate annue per ciascun lavoratore.
La misura è rivolta a soggetti che non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato ordinario in agricoltura nei tre anni precedenti e appartenenti a specifiche categorie, tra cui:
- disoccupati;
- giovani fino a 25 anni;
- pensionati, per i quali non si applica il vincolo dei rapporti di lavoro pregressi.
L’obiettivo è agevolare il reperimento di manodopera nei periodi di maggiore intensità produttiva, garantendo al contempo un quadro normativo stabile per le imprese del settore.
Questa nuova disciplina si affianca alle misure sui voucher per il lavoro stagionale in agricoltura, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per rispondere alle esigenze di manodopera nelle fasi di picco produttivo.
